INDENNITA' DI FREQUENZA - I disturbi Specifici dell'Apprendimento

SEZIONE ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
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COME RICHIEDERE L'INDENNITA' DI FREQUENZA ANCHE PER I DSA.
 
COME RICHIEDERE L’INDENNITÀ DI FREQUENZA
 
 
PREMESSA (riporto dal sito INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10035)
 
CHE COS’È
 L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
 Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
 
A CHI SPETTA
 Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
 
REQUISITI
 Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
 ·         età inferiore ai 18 anni;
 ·         riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
 ·         perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
 ·         frequenza:
·         continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
 ·         di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
 ·         di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
 ·         stato di bisogno economico;
 ·         cittadinanza italiana;
 ·         per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
 ·         per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
 ·         residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
 
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
 ·         qualsiasi forma di ricovero;
 ·         l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
 ·         l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
 ·         la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
 ·         l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
 È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
 
LA DOMANDA
 Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (vedi Accertamento sanitario).
 Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
 ·         Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
 ·         patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
 
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
 
QUANDO SPETTA
 Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.
 
QUANTO SPETTA  (REDDITO DI RIFERIMENTO PER AVERE INDENNITÀ)
 L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 4805,19 euro).
 L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.
 In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
  La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

 
PROCEDURA PER FARNE RICHIESTA
 
 
(SI CONSIGLIA DI CLICCARE PER UNA PANORAMICA COMPLETA)
 
 
1) Andare dal medico di base/Pediatra (a seconda di dov’è iscritto il figlio): si fa richiesta  di compilazione del modulo per l’indennità di frequenza, (questo è un fax simile del modello) presentando il certificato di DSA e qualsiasi altra documentazione medica inerente ad essi o a patologie; il medico/pediatra manderà immediatamente una richiesta telematica all’INPS e vi rilascerà un documento (costo variabile da regione a regione, mediamente intorno ai 60-70 €)

2) Andare ad un CAF/INAC o altro sindacato: si presenta tutta la documentazione medica precedentemente menzionata e il documento rilasciato dal medico/pediatra; ricordate che tale documento ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio e deve essere presentato entro questi tempi, altrimenti si dovrà inoltrare una nuova domanda con ulteriori spese; il personale del patronnato vi aiuterà a compilare tutti i moduli che poi loro stessi invieranno all’INPS;

 
3) Si attende la lettera di convocazione a visita da parte della commissione medica INPS, con tempistiche che variano, ma mediamente i tempi di attesa sono intorno ai 3/5 mesi.
 
 
minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” (Legge 289/90);
 
 
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